Importanti novità per quanto riguarda il testamento, le cose da sapere per prepararsi al meglio e cercare di evitare cause infinite.
Quando arriva il momento della nostra dipartita, in questo mondo non lasciamo (si spera) solamente il ricordo delle nostre azioni, e dei momenti condivisi coi nostri cari, ma anche dei beni materiali accumulati nel corso della nostra vita; in ambito familiare, purtroppo, questi sono spesso oggetto di contenziosi tra parenti, e a cause di disguidi e disaccordi.
Teoricamente, il testamento fatto dal defunto dovrebbe fare chiarezza sulle sue volontà, e dunque lasciare pochi dubbi sulla destinazione dei suoi beni; purtroppo però, spesso, la situazione è più complicata di quanto si immaginerebbe.
Da tempo, al centro delle discussioni intorno ai testamenti ci sono le varie modalità con le quali la persona in questione dichiara le sue ultime volontà. Ad esempio, che succede se la comunicazione è orale? Hanno dei valori, a livello legale, i gesti e i monosillabi fatti? Una sentenza della Cassazione prova a fare chiarezza sulla spinosa situazione, ecco cosa è stato riportato.
Il testamento, come sappiamo, consente ad una persona di disporre il suo patrimonio agli eredi legittimi tramite un documento; ci sono vari modi per fare testamento, dal più tradizionale firmato in presenza di un notaio a quello, ad esempio, olografo. Ma valgono, invece, monosillabi o gesti?
La Corte di Cassazione, nella sentenza n.9534/2025 dello scorso 14 aprile, ha spiegato che un testamento può essere valido anche nel caso il soggetto in questione esprima le sue volontà con gesti e monosillabi, a patto che venga accertata la sua invalidità motoria, e dunque questa modalità espressiva (comunque sempre nel pieno delle sue facoltà) sia coerente con le sue condizioni fisiche.
Se questa è l’unica forma di comunicazione possibile per il testatore, quindi, la Cassazione ha confermato (come riporta la testata businessonline.it) che in questo caso non può essere negata la validità del testamento, a patto appunto che il soggetto sia lucido e nel pieno del suo potere mentale.
Al contrario, una forma testamentaria non riconosciuta è quella che viene fatta semplicemente in modo orale da chi, invece, avrebbe la possibilità (per le sue condizioni fisiche senza alcun tipo di impedimento) di poter tranquillamente redigere un testamento; in questo caso il testamento orale sarebbe non vincolante per la divisione dell’eredità.
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