Quando non è applicabile il fermo amministrativo dell’auto. Non tutti lo sanno ma una sentenza chiarisce tutto.
Il fermo amministrativo per debiti fiscali e non solo, si può evitare in particolari situazioni, anche se ovviamente non sparisce il debito che comunque dovrà essere onorato.
Il fermo amministrativo sull’automobile è un atto formale che blocca l’utilizzo della stessa fino a quando non si provvede ad estinguere un determinato debito con l’erario. Ad attivarlo è un agente della riscossione per tutelare un credito riferito al mancato pagamento di tributi o tasse come IVA, IRPEF e Bollo auto, oppure di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.
Con questa misura l’auto non può né circolare, né essere rottamata. Per la rottamazione è prevista un’eccezione quando il mezzo non è più idoneo alla circolazione ed è concessa solo se il veicolo è sprovvisto di alcuni elementi essenziali come motore, pneumatici o parti della carrozzeria. Una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha stabilito un aspetto molto importante.
Una sentenza che crea un caso. Parliamo di fermo amministrativo per il veicolo di un debitore. Possono farlo sempre o esistono delle eccezioni?
Ebbene, se si riesce a dimostrare che l’auto è l’unico mezzo possibile per recarsi a lavoro, il fermo amministrativo non può essere applicato, specie se non esistono mezzi di trasposto alternativi. Il caso in questione riguardava un uomo che aveva debiti fiscali di poco oltre i 16 mila euro. Ogni giorno percorreva la distanza complessiva di 24 chilometri per recarsi sul posto di lavoro, e non esistevano mezzi di trasporto pubblico. Il giudice ha riconosciuto che il veicolo era indispensabile per l’attività lavorativa e, di conseguenza, il fermo amministrativo è stato dichiarato nullo.
Non solo. A dare ancora più peso alla sentenza c’era la mancanza di prova della notifica delle cartelle di pagamento da parte di Equitalia, requisito necessario per la legittimità del fermo amministrativo. L’annullamento del fermo non è però automatico, ma deve essere richiesto tramite ricorso con prove concrete dell’indispensabilità del veicolo.
Il principio si applica sia a lavoratori dipendenti che autonomi, purché dimostrino che il mezzo è essenziale per l’attività lavorativa e che non esistano alternative. La decisione finale spetta sempre al giudice, che valuta caso per caso sulla base della documentazione fornita.
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