La Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio in materia di spese straordinarie per i figli che riguardano la scuola.
Le spese per i figli spesso necessitano di somme straordinarie e in caso di coppie separate, occorre capire bene chi deve affrontare gli oneri scolastici. Una sentenza chiarisce tutto.

Esistono spese ordinarie e straordinarie quando parliamo di scuola per i figli di coppie separate. Sarà sempre un giudice a stabilire le somme di mantenimento dovute ma occorre capire quando una spesa normale può diventare extra accordi. Per esempio, se i figli vogliono o devono affrontare un corso di inglese a pagamento, come viene definito e ripartito tale costo?
Esistono già due sentenze a riguardo, una opposta all’altra. L’ultima, quella decisiva, è del 26 giugno 2025. La Prima Sezione ha chiarito che l’educazione linguistica integrativa rappresenta una consuetudine consolidata nelle famiglie, rendendo tali spese dovute anche in assenza di preventivo accordo tra i genitori separati. La Suprema Corte ha ribaltato la decisione del Tribunale di Roma, che aveva escluso il rimborso delle spese per corsi di inglese sostenute da una madre per il figlio minore.
Corsi di inglese a pagamento: chi li paga in caso di divorzio
I giudici di legittimità hanno evidenziato come sia “ormai consolidata consuetudine delle famiglie del nostro Paese somministrare ai figli in età minore un’educazione in lingue straniere“, specificatamente in inglese, integrativa rispetto a quella scolastica.

La formazione risulta necessaria per affrontare adeguatamente sia gli studi universitari sia il percorso lavorativo futuro. La Cassazione ha sottolineato che questa consuetudine risponde a “obiettive ed inequivoche esigenze invalse nel tessuto sociale“, rendendo incontestabile il carattere ordinario di queste spese e la loro utilità per il minore.
L’ordinanza dunque stabilisce che per le spese certe nel loro ripetersi, il genitore collocatario non è tenuto al preventivo accordo con l’altro genitore. Il preventivo consenso riguarda solo spese che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole. Tuttavia, anche in caso di mancanza di accordo preventivo, il diritto al rimborso non viene meno automaticamente se la spesa risponde all’interesse preminente del minore.
La Corte ha riconosciuto, poi, come dovute altre spese contestate: i corsi di atletica per la figlia, le visite mediche specialistiche prescritte dal pediatra, il rilascio dei passaporti e le spese per sicurezza domestica conseguenti a un furto, tutte considerate rispondenti all’interesse e alla tutela dei minori.