Il vicino di casa deve fare dei lavori nella propria abitazione e questo comporta tutte le conseguenze che potete immaginare.
Rumore, sporco, polveri che potrebbero influenzare negativamente la vita di tutti i giorni dei vicini di casa che devono subire tutto senza quasi potere protestare. Quasi, appunto. Perché in realtà qualcosa si può fare e ci sono regole inequivocabili intorno ai lavori fatti in condomini o ville in cui abitano altre persone.

La premessa è che non si può impedire al proprietario di un immobile di fare i lavori necessari per una ristrutturazione. Ma occorre farlo con raziocinio e rispetto per gli altri, altrimenti potrebbe diventare addirittura un reato. Quasi sempre sono i Comuni che con ordinanze ad hoc fissano gli orari nei quali possono essere effettuati lavori, spesso rumorosi, e questo per tutelare il riposo dei residenti. Ma non è detto che gli addetti della ditta edile rispettino tutte le norme e le regole di buona condotta. Polvere, rumori assordanti, sporcizia nelle aree comuni, operai che vanno e vengono: tutto può trasformarsi in incubo.
E quando il rumore supera anche il massimo della sopportazione, è possibile agire. Infatti, la legge offre diverse tutele per proteggere i diritti di chi subisce, bilanciando le esigenze di chi ristruttura con il diritto alla quiete e al pacifico godimento della propria abitazione.
Troppo rumore per i lavori dei vicini: come possiamo essere risarciti
I lavori condominiali o nelle proprietà private sono disciplinati dall’articolo 844 del Codice Civile, che regola le immissioni (fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili) provenienti dal vicino.

La norma stabilisce che il proprietario di un immobile non può impedire tali immissioni se queste non superano la normale tollerabilità che però non è un valore assoluto, ma un concetto che il giudice valuta caso per caso, considerando la situazione ambientale specifica, le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti. Si considerano intollerabili i rumori che superano i 3 decibel (dB), nelle ore notturne e di 5 decibel nelle ore diurne. Il giudice può ritenere un rumore intollerabile anche se tecnicamente al di sotto di tali limiti delle ordinanze comunali. La tutela della salute rappresenta un limite tra le proprie attività e i rapporti di vicinato, e deve essere considerata prevalente rispetto alle esigenze di ristrutturazione.
Il regolamento condominiale, specialmente se approvato all’unanimità, contiene clausole specifiche che disciplinano l’esecuzione di lavori nelle unità private. Queste norme possono stabilire orari precisi in cui è consentito svolgere attività rumorose (ad esempio, vietando lavori nel primo pomeriggio o dopo una certa ora serale); imporre l’adozione di particolari cautele per evitare danni o sporcizia eccessiva nelle parti comuni (es. obbligo di coprire ascensori e pianerottoli, pulizia giornaliera).
Il proprietario o committente dei lavori è considerato il primo responsabile nei confronti dei terzi danneggiati, anche se i lavori sono materialmente eseguiti da un’impresa appaltatrice. Quando si tratta di polveri sottili o altri materiali dannosi per la salute, ci si può difendere presentando una querela per il reato di getto pericoloso di cose atte a offendere o imbrattare. Si passa così da una tutela civilistica a una penale.
Come fare? Il primo passo, spesso risolutivo, è inviare una diffida stragiudiziale. Si tratta di una comunicazione formale (preferibilmente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata – PEC) indirizzata al proprietario dell’appartamento in ristrutturazione e, se opportuno, anche alla ditta esecutrice e all’amministratore di condominio.
Nella diffida bisogna descrivere dettagliatamente i disagi subiti (tipologia, frequenza, orari); richiamare le norme violate (art. 844 c.c., regolamento condominiale); intimare la cessazione immediata delle molestie o l’adozione di specifiche cautele (es. rispetto degli orari, pulizia regolare delle parti comuni, utilizzo di teli protettivi); riservarsi ogni azione legale per la tutela dei propri diritti e per il risarcimento dei danni già subiti e subendi.